Fatturazione elettronica generalizzata per forfettari e minimi dal 1 gennaio 2024
Parte dal prossimo 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfettari attualmente esonerati.
L’esonero viene meno anche per i contribuenti minimi che si avvalgono ancora del regime di vantaggio.
ESTENSIONE DAL 1 GENNAIO 2024 DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il comma 59 della legge 190/2014 prevede per i contribuenti che applicano il regime forfettario l’esonero dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Per i contribuenti minimi in regime di vantaggio analoga previsione è contenuta nel comma 3 dell’articolo 27 del Dl 98/2011. Circolare n. 47/2023 del 29.9.2023
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Per questo motivo, i contribuenti forfettari e minimi, pur potendo contare su numerose semplificazioni, devono emettere fatture o scontrini per le operazioni che eseguono.
Con l’introduzione della fatturazione elettronica, il Dl 127/2015 ha esonerato, in un primo momento, i contribuenti forfettari dall’adempimento.
Il comma 3 dell’articolo 1 esonerava espressamente dalle disposizioni dei commi precedenti (vale a dire dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico) i contribuenti che applicavano il regime forfettario disciplinato dai commi 54-89 della legge 190/2014, nonché quelli rientranti nel cosiddetto regime di vantaggio previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 (cosiddetti minimi).
L’articolo 18 del Dl 36/2022
L’articolo 18 del Dl 36/2022 ha poi modificato il comma 3 dell’articolo 1 del Dl 127/2015 estendendo l’obbligo anche ai contribuenti forfettari (e minimi) prevedendo, però, l’avvio in due momenti:
1. a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 avevano conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno);
2. a partire dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.
1 ° gennaio 2024
Pertanto, dal 1 ° gennaio 2024 l’obbligo scatta per i contribuenti che nel 2021 non avevano superato la soglia di 25mila euro di ricavi/compensi e per tutti coloro che hanno avviato l’attività successivamente al 2021.
Mentre i contribuenti forfettari obbligati all’emissione della fattura elettronica dal luglio 2022 hanno potuto beneficiare della non applicazione delle sanzioni in caso di emissione della fattura oltre il termine ordinario ma entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, analoga previsione ad oggi non risulta.
Per cui, a norma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, la fattura deve essere emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, che coincide con il momento di consegna/spedizione dei beni o, per le prestazioni di servizi, con il momento di pagamento del corrispettivo (articolo 6 del Dpr 633/1972).
Ipotizzando, quindi, che un contribuente forfetario consegni un bene o incassi un pagamento in data 1° gennaio 2024, dovrà emettere la fattura elettronica entro il successivo 13 gennaio 2024 per non incorrere in sanzioni.
Regole analoghe valgono anche per i contribuenti minimi che si avvalgono del regime di vantaggio disciplinato dal Dl 98/2011.
L’esonero disposto dal Dl 127/2015 riguardava anche questi contribuenti e, allo stesso modo, è a loro esteso l’abolizione dell’esonero.
La circostanza che le fatture siano ora elettroniche impone anche di seguire le opportune regole per l’apposizione eventuale del bollo, nonché per la conservazione.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE
I contribuenti forfettari e minimi devono compilare la fattura elettronica utilizzando il tracciato Xml e seguendo le regole dell’articolo 21 del Dpr 633/1972.
Per l’emissione è necessario avvalersi di un apposito software (come Navigator 2024 fatturazione elettronica) che consenta la predisposizione della fattura nel formato Xml (che è l’unico ammesso), oppure di uno dei servizi messi a disposizione dalle Entrate.
La fattura va predisposta indicando tutti i dati obbligatori in base al decreto Iva e i dati obbligatori previsti dal provvedimento relativo alla fatturazione elettronica, in particolare un «indirizzo telematico» che può essere un indirizzo Pec oppure un codice destinatario (codice di 7 cifre). Circolare n. 47/2023 del 29.9.2023
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I dati obbligatori previsti dal Dpr 633/1972 sono quelli che valgono anche per i contribuenti diversi e cioè:
• la data di emissione;
• il numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
• i dati del fornitore e del cliente (denominazione, indirizzo della sede, partita Iva o codice fiscale);
• la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
• l’ammontare imponibile;
• il totale dovuto;
• le modalità di pagamento.
Esonero iva
Pur essendo obbligati all’emissione della fattura elettronica, i contribuenti forfettari sono esonerati dall’applicazione dell’Iva, pertanto, in fattura, non dovranno indicare l’ammontare dell’Iva ma un codice che sostituisce l’applicazione di quest’ultima.
Il codice da associare al regime fiscale è RF19, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette).
Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella).
Se l’operazione è di ammontare superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo, esattamente come accadeva per la fattura cartacea.
In questo caso, nel file Xml dovrà essere valorizzato il campo dell’imposta di bollo che dovrà essere versato telematicamente.
Le fatture vanno trasmesse sempre al sistema di interscambio avvalendosi dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, del canale Pec oppure del canale telematico preventivamente attivato con il Sistema di interscambio (Sdi).
La fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione: attenzione, quindi, a verificare che l’invio sia andato a buon fine mediante ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna.
Il ricevimento di una fattura di scarto comporta l’obbligo di trasmettere nuovamente la fattura.
Dotarsi di un software di fatturazione elettronica
Per i forfettari che dovranno adeguarsi all’obbligo di fatturazione elettronica, è importante prendere alcune misure per garantire il rispetto delle nuove regole.
Innanzitutto, è necessario acquisire un software di fatturazione elettronica compatibile con le specifiche richieste.
Questo software dovrà generare e inviare correttamente le fatture elettroniche in formato XML, come previsto dalla normativa vigente ad aggiornata.
Modalità di invio delle fatture elettroniche e SDI
Inoltre, è importante informarsi sulle modalità di invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI), che è la piattaforma attraverso cui avviene la trasmissione dei documenti fiscali. Sarà necessario ottenere le credenziali di accesso e seguire le istruzioni per l’invio delle fatture al sistema SDI. È fondamentale rispettare le tempistiche di invio e assicurarsi che le fatture siano correttamente registrate e consegnate.
Siamo disponibili a guidarvi alla emissione di fatture elettroniche rispettando tutte le novità legislative
Quindi,
a partire dal 1° gennaio 2024,
l’obbligo della fatturazione elettronica si estende anche ai forfettari, indipendentemente dai ricavi del 2021.
Questa nuova normativa richiede l’impiego di strumenti e processi adeguati a generare, inviare e archiviare le fatture elettroniche e, per questo motivo, è importante prepararsi in anticipo.
La fatturazione elettronica offre numerosi vantaggi in termini di efficienza e trasparenza, e adottarla correttamente consentirà ai forfettari di semplificare la loro gestione amministrativa e di conformarsi alle leggi fiscali vigenti.